Ecobonus, istruzioni per lo sconto fornitore

di Anna Fabi

1 Agosto 2019 12:22

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Adempimenti del contribuente con diritto alla detrazione e del fornitore dei lavori per lo sconto ecobonus e sismabonus.

Per utilizzare l’opzione che consente di incassare subito l’ecobonus o il sisma bonus detraendoli direttamente dal conto del fornitore, bisogna effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Le indicazioni sono contenute nel provvedimento del 31 luglio, attuativo delle novità introdotte dal Decreto Crescita.

La novità

L’articolo 10 del dl 34/2019 permette infatti di trasformare la detrazione fiscale in sconto sulla fattura del fornitore. Al quale la somma viene rimborsata come credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Il fornitore può a sua volta cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi, «con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».

La domanda

Il provvedimento delle Entrate fornisce il dettaglio degli adempimenti per utilizzare l’opzione. Il soggetto con diritto alla detrazione (colui che commissiona i lavori) deve inviare specifica comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate completa di tutta una serie di elementi specificati nel provvedimento. C’è anche un modulo cartaceo, che si può utilizzare per la presentazione diretta presso gli uffici del Fisco.

Lo sconto

Il contributo è pari alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus al 65%) e di riduzione del rischio sismico (sisma-bonus, al 50%), di cui agli articoli 14 e 16 del dl 63/2013. L’importo della detrazione è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto.

Attenzione: l’importo dello sconto non riduce l’imponibile ai fini IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati.

Il credito

Il fornitore, come detto, recupera lo sconto sotto forma di credito d’imposta, e può utilizzarlo (in compensazione) a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione del cliente al fisco. A questo punto, il fornitore conferma l’esercizio dell’opzione e attesta l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Quindi, può procedere all’operazione di compensazioni, utilizzando il modello F24.

In alternativa, come detto, può a sua volta cedere il credito ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi. Questi ultimi, successivamente, non possono più effettuare questa operazione. E in ogni caso non si può cedere il credito a banche, intermediari finanziari, pubbliche amministrazioni.

Il cessionario del credito può a sua volta utilizzare la somma in compensazione tramite modello F24.