Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm 31 maggio 2019, vengono diffuse le disposizioni applicative per l’applicazione del credito d’imposta deliberato della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2019, commi 806 e seguenti) per il biennio 2019 e 2020 in favore delle rivendite al dettaglio di giornali, riviste e periodici e ai punti vendita non esclusivi, a condizione che rappresentino l’unica edicola nel Comune di riferimento. Lo stanziamento per questa misura è pari a 13 milioni di euro per il 2019 e a 17 milioni per il 2020.
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Bonus edicole: calcolo e utilizzo
Il calcolo del credito d’imposta è parametrato alle somme pagate dal titolare del singolo punto vendita a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI. Per gli esercenti che operano come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale vengono prese in considerazione anche le spese per la locazione al netto dell’IVA. l bonus può avere un importo massimo di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Nel caso in cui il credito complessivo risulti maggiore delle risorse stanziate, il credito verrà riconosciuto con il riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 telematico.
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Requisiti
Tra i requisiti da rispettare per poter fruire del credito d’imposta, vi sono:
- sede legale in uno Stato dell’UE;
- residenza fiscale (o stabile organizzazione) in Italia, a cui sia riconducibile l’attività commerciale;
- l’indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice Ateco 47.62.10 (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);
- l’indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici Ateco: 47.26 – rivendite di generi di monopolio, 47.30 – rivendite di carburante e di oli minerali, 56.3 – bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime, 47.1 – strutture di vendita non specialistiche, 47.61 – esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120
Domanda di Bonus
Per fruire del beneficio, gli esercenti devono presentare un’apposita domanda in via telematica utilizzando il modello, che verrà reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri nel mese di settembre di ciascuno dei due anni agevolati, e allegando:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la certificazione rilasciata dal Comune in cui viene svolta l’attività.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà sul proprio sito, entro il 31 dicembre di ogni anno a cui si riferisce l’agevolazione, l’elenco dei soggetti ammessi al credito e l’importo riconosciuto per ciascun richiedente e lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione dell’agevolazione concessa.