Istruzioni del Fisco sull’applicazione della nuova procedura semplificata per il patent box, con la possibilità per il contribuente di calcolare direttamente il reddito agevolabile e indicarlo in dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 30 luglio, chiarisce le regole applicative delle novità inserite nel decreto crescita, articolo 4 dl 34/2019.
La legge, lo ricordiamo, stabilisce che dal periodo d’imposta 2019 è possibile scegliere, in alternativa alla consueta procedura di ruling, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione.
L’opzione si esercita poi direttamente in dichiarazione dei redditi, ripartendo la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare anche nella dichiarazione Irap, imposta regionale sulle attività produttive. Il provvedimento delle Entrate fornisce una serie di dettagli sui requisiti di ammissione e sulla “idonea documentazione” prevista dalla nroma.
«Possono esercitare l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile», si legge, i soggetti che hanno redditi da patent box, inclusi coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent Box, in alternativa al rinnovo dello stesso, i soggetti che abbiano in corso una procedura di Patent Box.
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L’opzione come detto si esercita direttamente in dichiarazione dei redditi, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile. Si ripartisce in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di esercizio dell’opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.
La documentazione da presentare è contenuta in un documento formato da due sezioni, A e B.
- Sezione A: Struttura partecipativa dell’impresa, operazioni con imprese associate, Modello organizzativo dell’impresa, Caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività, catena di valore dell’impresa, Funzioni, rischi e beni dell’impresa, beni immateriali, ricerca e sviluppo, Plusvalenze da cessione di IP agevolabili, eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell’utile in base al decreto Patent Box.
- Sezione B: sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile (bisogna specificare metodo o i metodi adottati, come richiamati dalla disciplina Patent Box e conformi alle linee guida OCSE, le ragioni per le quali gli stessi siano stati ritenuti idonei, le ragioni di utilizzo delle eventuali tecniche valutative), valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box.
Il provvedimento delle Entrate contiene poi una serie di informazioni relative ai diversi metodi che si possono adottare per determinare il reddito agevolabile dalla norma sul Patent Box.
Il patent box, lo ricordiamo, prevede una tassazione agevolata sui redditi da utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, marchi d’impresa. La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50% dell’ammontare.