Franchigia IVA, chiarimenti sui requisiti di accesso

di Anna Fabi

31 Luglio 2019 09:45

Per applicare il regime dei margini ai fini IVA, le imprese devono calcolare il totale dei ricavi delle cessioni: sentenza Corte di Giustizia UE.

Il trattamento speciale per le piccole imprese previsto dalla direttiva IVA per i contribuenti che applicano il regime dei margini (sui beni usati), prevede un tetto che si riferisce al totale dei corrispettivi e non solo all’utile derivato dalle cessioni: la precisazione è contenuta in una sentenza della Corte di Giustizia UE, che chiarisce come si applicano le norme sopra citate.

La Corte risponde a specifico interpello fornendo un’interpretazione corretta delle regole europee – articolo 288, primo comma, punto 1 della direttiva IVA, sul volume d’affari cui si fa riferimento per l’applicazione del regime dei margini – valide per tutti i Paesi UE.

La sentenza stabilisce innanzitutto che è l’importo totale netto rispetto all’IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggette ad imposizione a rilevare, secondo l’interpretazione letterale della norma sopra citata.

La direttiva non prevede neanche che in ogni singolo caso le cessioni o le prestazioni debbano essere interamente soggette a imposizione. In parole semplici, nel calcolo bisogna inserire l’importo totale delle cessioni e non solo il margine di profitto. Come si legge nella sentenza:

Il regime speciale delle piccole imprese e quello dei soggetti passivi-rivenditori (il regime dei margini) sono due regimi speciali autonomi, indipendenti l’uno dall’altro. In assenza di riferimenti, in uno di tali regimi speciali, agli elementi e alle nozioni dell’altro, il contenuto dell’un regime deve, in linea di principio, essere valutato senza che si tenga conto del contenuto dell’altro.

Non solo: l’articolo 288, primo comma, punto 1 della direttiva deve essere interpretato nel senso che vieta eventuali discipline nazionali o prassi amministrative diverse, che prevedano di tenere conto soltanto del margine di profitto realizzato.

Rileva il volume d’affari, calcolato sulla base di tutti gli importi al netto dell’IVA incassati o da incassare da parte del soggetto passivo-rivenditore, indipendentemente dalle modalità secondo le quali tali importi saranno assoggettati ad imposizione in concreto.