Buone vacanze anche dal Fisco, che in agosto sospende i termini per gli adempimenti fiscali e quelli del contenzioso tributario. I contribuenti, dunque, hanno più tempo per effettuare le operazioni in sospeso.
Nel dettaglio, la pausa estiva per depositare gli atti e i documenti dura l’intero mese (si riprende il 2 settembre poiché il 1° cade di domenica). Sospensione dal 1° al 20 agosto, invece, per i termini di versamento e presentazione delle dichiarazioni e denunce fiscali.
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Per quanto riguarda la pausa fiscale, stop per venti giorni, dal primo al 20 agosto, per tutti gli adempimenti e i versamenti. Quindi, chi ha in scadenza imposte o pratiche in queste settimane di agosto, può aspettare fino al 20 agosto, senza incorrere in ritardi e sanzioni.
Il riferimento normativo è l’articolo 3-quater del Dl 16/2012 che individua nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno l’intervallo nel quale i contribuenti possono dar corso ai loro obblighi fiscali, entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Per quanto riguarda i versamenti, significa che posso essere effettuati entro il 20 agosto senza applicare maggiorazioni.
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Per tutto il mese di agosto e fino al 4 settembre, stop a tutte le attività di verifica e avviso da parte del Fisco: in questo periodo i contribuenti non ricevono avvisi bonari, né richieste o inviti (es.: invio di questionari o invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento).
Sul fronte del contenzioso tributario, pausa estiva dal primo agosto al 2 settembre per tutti gli adempimenti di ogni ordine e grado. Esempio: il termine fissato per il deposito di un atto si interrompe, per riprendere, poi, alla fine del periodo di sospensione. Il ricalcolo nel conteggio dei giorni riguarda: presentazione del ricorso, costituzione in giudizio del ricorrente, costituzione in giudizio della parte resistente, appello, deposito documenti, memorie illustrative, brevi repliche, ricorso in giudizio, procedimento di reclamo/mediazione.
Attenzione: la sospensione non opera per le fasi cautelari (quindi il contribuente può presentare ricorso a luglio o ad agosto, periodo nel quale può essere discussa la sospensiva).
Ecco la regola generale che si applica per ricalcolare correttamente i termini applicando la pausa estiva:
- se il decorso del termine comincia durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo: esempio, se viene notificato un avviso di accertamento il 5 agosto i 60 giorni per l’impugnazione dell’atto decorrono dal primo settembre spostando al 31 ottobre l’ultimo giorno utile per proporre ricorso.
- se il termine comincia a decorrere prima del periodo di sospensione, rimane in standby nel corso dell’intervallo feriale per ripartire alla fine dello stesso: esempio, avviso di accertamento del 22 luglio. I 60 giorni per l’impugnazione saranno determinati considerando 9 giorni tra il 23 e il 31 luglio, ai quali vanno sommati 51 giorni che vanno dal 1° settembre al 21 ottobre. I 31 giorni di sospensione dal 1° al 31 agosto, invece, non si calcolano.