Sono attivi i servizi web dell’Agenzia delle Entrate per i commercianti che non hanno ancora il registratore telematico e devono adempiere ai nuovi obblighi di invio e memorizzazione dei corrispettivi (scontrino digitale): si possono utilizzare nell’arco dei nei sei mesi senza sanzioni previsti dalla normativa, che nel periodo transitorio prevede la possibilità di invio «entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto».
Tutti i dettagli sono contenuti nella circolare dello scorso 5 luglio, in base alla quale dal 29 luglio sono partiti operativamente i nuovi servizi.
I servizi disponibili
Bisogna priuma entrare nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Da qui si accede ai servizi dedicati. Tutte le operazioni possono essere effettuate direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
- Upload: si può caricare un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del “regime di ventilazione” (senza distinzione tra imponibile e imposta), oppure un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.
- Compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del “regime di ventilazione”.
- Invio “extraportale” per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp, mediante un sistema di cooperazione applicativa.
Ricordiamo che l’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (scontrino digitale) è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1 del Dlgs 127/2015, è partito il primo luglio scorso per chi fattura oltre 400mila euro, mentre sarà operativo dal primo gennaio 2020 per tutti gli altri esercenti.
Il decreto crescita (dl 34/2019, articolo 12-quinquies) ha introdotto il periodo transitorio di sei mesi durante i quali non si applicano sanzioni per l’invio dei dati in ritardo, se la trasmissione telematica è comunque effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.