Con la risposta n. 245/2019 all’interpello di un contribuente sull’applicazione del cosiddetto Bonus mobili e grandi elettrodomestici, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione spetta anche per l’acquisto di lavasciuga di classe energetica A.
Bonus Mobili: elettrodomestici agevolabili
Il dubbio nasceva dal fatto che questo tipo di elettrodomestici non è espressamente compreso nell’elenco degli apparecchi agevolabili riportato nella guida fiscale delle Entrate.
In più, per le lavasciuga biancheria la massima classe energetica è la A (cfr. Direttiva 96/60/CE), mentre teoricamente la normativa richiede l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Le Entrate hanno confermato l’interpretazione fornita dal contribuente, secondo la quale la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetta anche in caso di acquisto di una lavasciuga biancheria in classe energetica A, essendo tali elettrodomestici considerati alla stregua delle lavatrici, o asciugatrici, come “grandi elettrodomestici”.
Dunque anche sull’acquisto della lavasciuga in classe A è fruibile la detrazione fiscale prevista nella misura del 50% per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Il Bonus Mobili spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
=> Bonus mobili anche con demolizione e ricostruzione
Nel fornire la propria risposta interpretativa, le Entrate chiariscono che l’elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria dei “grandi elettrodomestici” di cui all’Allegato II del D.Lgs. n. 49 del 2014, deve essere considerato meramente esemplificativo e non esaustivo.
In ultima analisi, considerato che la disposizione normativa deve essere intesa ad agevolare l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione in oggetto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, possa trovare applicazione anche per le spese sostenute per l’acquisto di una lavasciugatrice di classe A, attualmente massima classe di efficienza energetica per tale elettrodomestico.