In scadenza il 22 luglio il termine per assolvere l’imposta di bollo, in modo virtuale, alle fatture elettroniche emesse nel corso del secondo trimestre dell’anno in corso (aprile-giugno 2019).
Imposta bollo: quando è obbligatoria
Ricordiamo che l’assolvimento della marca da bollo di 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C.C.) è obbligatoria per le fatture emesse senza addebito IVA, se l’importo supera i 77,47 euro. Per importi inferiori la marca da bollo non va applicata, allo stesso modo di come avveniva per le fatture cartacee. Le e-fatture devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
=> Fattura elettronica: come pagare l'imposta di bollo
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
- con addebito su conto corrente bancario o postale, utilizzando il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- con modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica (modello F24-Ep per gli enti pubblici).
=> E-fatture: importi imposta di bollo e codici tributo
In quest’ultimo caso i codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- 2522 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
- 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Nell’F24 vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme nella colonna “Importi a debito versati”. Nell’F24 Enti pubblici vanno indicati in corrispondenza delle somme nella colonna “Importi a debito versati”, nella sezione “Dettaglio versamento”.