Un pensionato che paga le tasse in un paese che ha un accordo con l’Italia contro la doppia imposizione, nel caso in cui l’INPS abbia effettuato trattenute fiscali non dovute (perché appunto le imposte sono state pagate nel paese estero) ha diritto al rimborso: lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all‘interpello 246/2019.
Il caso è relativo a un italiano residente in Spagna e iscritto all’AIRE (anagrafe residenti italiani all’estero), il quale aveva correttamente eseguito la procedura per spostare la residenza fiscale nel paese iberico, compilando il modulo EP-I/4 dell’INPS, che però aveva negato il rimborso sulle trattenute dell’anno in corso.
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Di norma, le pensioni dei residenti all’estero sono imponibili in Italia, di conseguenza i sostituti d’imposta (gli istituti previdenziali) operano le ritenute. Tuttavia, la potestà impositiva italiana è limitata dai trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni. In pratica, si prevede la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza.
In base a queste regole, è possibile chiedere il rimborso delle trattenute fiscali che l’INPS ha operato in qualità di sostituto d’imposta.
Bisogna presentare una specifica domanda al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi (4 anni) dalla data del versamento dell’imposta, secondo le modalità stabilite nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2013.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, chiarisce poi tutta una serie di norme che regolano i casi di doppia imposizione. Per esempio, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico imposte sui redditi, anche i non residenti, se possiedono redditi prodotti in Italia, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi PF.