Premi INAIL: tagli strutturali con il Dl Crescita

di Anna Fabi

8 Luglio 2019 10:38

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Con l’approvazione definitiva del Decreto Crescita il taglio delle tariffe dei premi INAIL da misura sperimentale diventa strutturale, a partire dal 2023.

Diventano strutturali, dal 2023, i tagli ai premi INAIL, per effetto delle misure contenute nel Decreto Crescita, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151/2019. A prevederlo è l’articolo 3-sexies del Dl n. 34/2019 che mette a regime la riduzione dei costi che le aziende devono sostenere per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari in media al 32,72%, prevista dalla Legge di Bilancio 2019.

=> Taglio tariffe INAIL per le imprese

Nuove tariffe INAIL strutturali

La Legge di Bilancio 2019 aveva portato ad una riforma dei premi INAIL con l’introduzione di un nuovo sistema tariffario relativo ai premi per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali, in vigore da gennaio 2019 che aveva  comportato l’aggiornamento del nomenclatore, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico. Una misura sperimentale fino al 2021. Ora, con l’approvazione definitiva del Decreto Crescita, i nuovi tassi ridotti – in media di un terzo (32,72%) passando dal 26,5 al 17,8 per mille – diventano strutturali, a partire dal 2023.

Nelle note di lettura a cura del Servizio del Bilancio del Senato, si legge:

Articolo 3-sexies (Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023)
Il comma 1 prevede, ai fini della messa a regime dal 2023 della riduzione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 1, comma 1121, della legge n. 145 del 2018, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, c​_on esclusione dell’anno 2022, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici dell’INAIL, di tenere conto, in aggiunta alle risorse indicate nell’articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, dei seguenti maggiori oneri e minori entrate che, in questa sede, per comodità di lettura, si propongono nella tabella che segue:
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Dal 2031
630 640 650 660 671 682 693 704 715