Con la sentenza n. 17956/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto al rimborso IRPEF permane in capo al contribuente anche qualora questo sia il risultato di una dichiarazione dei redditi integrativa presentata, mediante modello 730, oltre il termine ordinario. Nel caso esaminato, i giudici hanno accolto il ricorso con istanza di rimborso della maggiore imposta versata, impugnando il silenzio rifiuto che si è formato sulla stessa a seguito dell’inerzia dell’Amministrazione.
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Come opporsi alla maggiore pretesa tributaria
Il contribuente aveva omesso di inserire nella propria dichiarazione dei redditi alcuni oneri deducibili per legge e aveva presentato in ritardo la dichiarazione integrativa. Quindi, aveva richiesto in sede di giudizio il rimborso alle Entrate.
I giudici gli hanno dato ragione, spiegando che il contribuente che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti ha la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.
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Termine di decadenza del rimborso
In sostanza, il giudice di merito non aveva fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, in base ai quali avrebbe dovuto esaminare l’istanza di rimborso e valutarne la tempestività e fondatezza, non trovando ostacolo nel fatto che il contribuente avesse presentato la dichiarazione integrativa tardivamente.
La Cassazione ricorda inoltre che il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del pagamento, indipendentemente da scadenze e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n.322/1998.