Assosoftware ha pubblicato alcune FAQ frutto di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, che forniscono chiarimenti in merito alla “data documento” da indicare nella fattura elettronica differita.
Chiarito che debba corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione (che può coincidere o meno con quella di emissione), tenendo conto delle problematiche tecniche di trasmissione, si ritiene tollerabile una differenza di qualche giorno tra la predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal Sistema di Interscambio (SdI) nella ricevuta di esito della trasmissione.
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Data documento
L’Agenzia, nel rispondere, richiama i contenuti:
- dell’art. 21 del dpr 633/1972 (decreto IVA), ricordando che la fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente;
- della circolare n. 14/E/2019, secondo la quale la data del documento dovrà essere sempre valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni (termine innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, in sede di conversione del decreto Crescita») potranno essere sfruttati per la trasmissione dei file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Viene inoltre ricordato che nel caso di fatture cartacee o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date. La data indicata all’interno del file xml dovrà essere quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione del documento dovrà coincidere con quella di trasmissione del documento elettronico allo SdI.
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Fattura differita
Per quanto riguarda la data documento da indicare nella fattura differita, l’Agenzia delle Entrate ha già precisato che la data documento deve corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione, che può anche non coincidere con quella di emissione.
Qualora vi siano più operazioni, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse (nel caso di specie, ricavabili dal DDT), nel campo “data documento” può essere indicata, alternativamente:
- la data di predisposizione e contestuale invio allo SdI (“data emissione”);
- la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente “la data dell’ultima operazione”.
La novità è che Entrate forniscono inoltre un’importante precisazione:
Rimane inteso che considerate le problematiche tecniche di trasmissione riteniamo che, nel caso a), possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione.
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Esempi
Per chiarire meglio i concetti esposti, le Entrate forniscono anche degli esempi, che riportiamo integralmente di seguito.
Sono riportati nella sezione FAQ (aggiornate al 28 giugno), seguendo il percorso:
FAQ > CHIARIMENTI SU DUBBI INTERPRETATIVI > FATTURE DIFFERITE
- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
- Predisposizione: 30/9/2019
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 30/9/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di trasmissione (emissione) 30/9/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di annotazione 15/10/2019
Ipotesi a.2)
- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
- Predisposizione: 5/10/2019
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 5/10/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di trasmissione (emissione) 5/10/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di annotazione 15/10/2019
Ipotesi b)
- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 28/9/2019 (oppure 20/9/2019)
- Termine di trasmissione (emissione) 15/10/2019
- Termine di annotazione 15/10/2019