La regola generale è che le spese mediche rimborsate sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi solo per la parte residua a carico del contribuente. Ed anche per la deducibilità di oneri e spese vale il principio secondo il quale l’agevolazione spetta solo se restano a carico del contribuente.
Ci sono però una serie di eccezioni. Vediamo in dettaglio regole e casi particolari.
Polizza sanitaria privata: contributi e premi assicurativi
Si considerano a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati in prima persona (oppure stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente) nei casi in cui contributi e premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito (circolare n. 24/2022).
Se invece tali contributi e premi sono detraibili dall’IRPEF o deducibili dal reddito complessivo, allora le spese sanitarie rimborsate non consentono alcuna detrazione, se non per la parte eccedente la somma rimborsata.
Assicurazione sanitaria nel CCNL: detrazione spese oltre soglia
Ma c’è anche un altro caso in cui resta parzialmente il diritto alla detrazione, anche in presenza di altre tipologie di rimborso: se l’assicurazione sanitaria è prevista dal contratto di lavoro applicato (ad esempio Metasalute per i metalmeccanici o SanArti per gli artigiani) e non concorre a formare il reddito (fino al tetto massimo di 3.615,20 euro).
Significa che le spese sanitarie sono detraibili al 19% in misura proporzionale alla quota di contributi eccedenti il tetto di 3.615,20 euro, nel rispetto della franchigia ordinaria di 129,11 euro.
Se sono stati versati contributi per assistenza sanitaria (pagata dal contribuente o dal sostituto d’imposta) a casse con fini assistenziali, in misura superiore a 3.615,20 euro, quindi, spetta la detrazione sia sulla parta eventualmente in eccesso rispetto al rimborso, sia su una quota che dipende dalla differenza fra quanto pagato e il sopra citato tetto. Questa quota si calcola facendo il rapporto fra i contributi versati in eccesso e il totale versato.
Quanto si può detrarre: esempi di calcolo
Prendiamo ad esempio un contribuente ha versato 5mila euro di contributo all’assicurazione sanitaria, ha sostenuto spese mediche per 10mila euro e ha ricevuto dalla cassa un rimborso di 8mila euro: potrà applicare in primis la detrazione del 19% ai 2mila euro di spese non rimborsate (fin qui il calcolo è facile).
Ma non solo, spetta anche un’altra quota. Per calcolare la parte di spesa a cui applicare la detrazione in base ai contributi versati, bisogna prima calcolare quanto versato in eccesso (5mila – 3.615,20), ottenendo 1384,8. Quindi, dividere per il totale dei contributi versati (5mila), ottenendo la percentuale del 27,7%. Applicandola al rimborso (8mila euro), si ottiene 2.216 euro.
Dunque, sommando a questa cifra i 2mila euro non rimborsati, a questo contribuente spetterà una detrazione del 19% su un totale di 4.216 euro.