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Tax free shopping e note di variazione: chiarimenti fiscali

di Anna Fabi

14 Giugno 2019 10:00

Tax free shopping, le note di variazione vanno emesse con Otello 2.0 e non possono essere cumulative: i chiarimenti delle Entrate.

Con la risoluzione 58/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi alla corretta emissione delle note di variazione e istruzioni circa gli adempimenti da effettuare con riguardo alle operazioni di tax free shopping, in caso di visto concesso o negato. Nella risoluzione le Entrate rispondono al quesito se, alla luce dell’evoluzione normativa, sia ancora consentita la prassi di emettere un’unica distinta riepilogativa a variazione delle fatture emesse ex articolo 38-quater, commi 1 e 2 del Dpr 633/1972, chiarendo che tale prassi non è più possibile.

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Tax free shopping

Le Entrate richiamano l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, con il quale è stato disposto che a partire dal 1° settembre 2018 l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (decreto IVA) deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Le cessioni di beni – per un importo complessivo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro – a soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione Europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori dello territorio doganale della stessa Unione, possono essere effettuate senza applicare l’IVA, o con diritto al rimborso dell’imposta applicata, qualora venga rispettato quanto richiesto dalla norma. Ovvero a condizione che l’uscita del bene dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura e sia comprovata dal visto doganale. La fattura su cui è apposto il visto dalla dogana deve rientrare nella disponibilità del cedente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

In assenza del visto, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione mediante emissione di una nota di variazione in aumento della sola imposta. In presenza del visto il recupero dell’imposta avviene mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25, Dpr 633/1972.

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Modalità di emissione delle note di variazione

A disciplinare i casi in cui, successivamente all’emissione di una fattura, l’ammontare dell’imponibile o dell’imposta di una operazione subisca una variazione in aumento o in diminuzione è l’articolo 26 del Dpr 633/1972 disciplina, ai commi 1 e 2 rispettivamente, specificando i relativi adempimenti cui si è tenuti.

Le note di variazione hanno proprio la funzione di rettificare l’ammontare di una operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura, le Entrate ritengono che le stesse debbano seguire le regole di emissione delle relative fatture, le quali, in base alla richiamata normativa, devono essere emesse, a partire dal 1° settembre 2018, in modalità elettronica.

Questo significa che tali note di variazione, sia che riguardino l’imponibile e l’imposta di una operazione di tax free shopping, o che siano riferibili alla sola imposta, dovranno essere emesse attraverso il sistema OTELLO 2.0.

Nota di variazione cumulativa

Quanto alla possibilità di emettere una nota di variazione cumulativa questa, spiega la risoluzione delle Entrate, non è possibile perché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la nota n. 54505/RU/2018, ha specificato che ogni singola operazione di cessione (e dunque ogni fattura che la documenta e l’eventuale nota di variazione ad essa riferibile) risulta univocamente identificata da OTELLO 2.0 mediante la notifica del c.d. “codice richiesta”, che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario. Per operare la variazione non sono consentiti riferimenti cumulativi e non è, altresì, possibile l’utilizzo di strumenti alternativi al sistema OTELLO 2.0.