Con la circolare n. 15/2019, l’INAIL ha annunciato l’adeguamento dei servizi online per le società tra professionisti (STP) iscritte all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rendendo note la procedura per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online, la gestione delle deleghe e dei servizi relativi al libro unico del lavoro.
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Credenziali di accesso
La circolare riepiloga l’intera disciplina delle società fra professionisti e spiega le modalità per richiedere, avvalendosi degli appositi moduli, le credenziali di accesso ai servizi online, precisando che il rilascio è decentrato alle sedi e affidato all’operatore per i servizi Internet attraverso la console di profilazione.
Nel modulo di richiesta andranno inserite informazioni circa:
- le generalità e il codice fiscale del legale rappresentante della STP;
- la denominazione sociale, completa dell’indicazione “società tra professionisti”;
- l’indirizzo PEC della società depositato presso il registro imprese;
- il numero e la data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine territoriale di appartenenza;
- la dichiarazione che i soci della STP sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi;
- il numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’INAIL.
L’abilitazione è rilasciata al legale rappresentante, indicata nel registro imprese (visura della CCIAA) come amministratore della STP ovvero al socio amministratore che ha presentato la domanda.
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Oneri del legale rappresentante
INAIL ha concordato con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di non acquisire l’elenco dei soci professionisti, essendo già depositato presso gli ordini territoriali e consultabile pubblicamente sul sito Cndcec ed essendo i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti esercitati dall’ordine territoriale di appartenenza.
Il legale rappresentante dovrà provvedere a profilare sotto la sua responsabilità i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi e legittimati a effettuare adempimenti per il cliente nei confronti dell’INAIL.
In caso di soci professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono essere indicati gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL) a cui sono state trasmesse le comunicazioni previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 122 e le relative date. Il legale rappresentante della STP ha inoltre l’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni.
In caso di subentro di variazione del legale rappresentante, è prevista l’apposita funzione “subentro“, da richiedere con l’apposito modulo alla Sede INAIL competente per il codice ditta di cui è titolare la STP.
Deleghe e Lul
Viene inoltre chiarito che la gestione delle deleghe e l’autorizzazione alla numerazione unitaria del libro unico del lavoro (Lul) devono essere riferite alla società e non ai singoli soci/professionisti. Per i servizi relativi al Lul, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata attraverso la procedura telematica Libro unico-Numerazione unitaria.