Da luglio diventano meno cari gli interessi di mora che bisogna pagare in caso di ritardato pagamento di somme a ruolo, la nuova aliquota sarà pari al 2,68%, e questo vale anche per i debiti contributivi. Lo prevede la circolare INPS 81/2019, in applicazione dell’articolo 30 del dpr 602/1973. Attualmente, l’aliquota è pari al 3,01%.
La norma, specifica l’istituto di previdenza, prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente dall’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia. Ebbene, il Fisco ha abbassato gli interessi di mora al 2,68% con provvedimento 148038 del 23 maggio 2019, a partire dal primo luglio 2019.
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L’INPS chiarisce che questa regola si applica anche ai debiti contributivi iscritti a ruolo, in base a quanto previsto dall’articolo 116, comma 9, della legge 388/2000.
Nel dettaglio, questo riguarda il contribuente che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili relative a mancato o ritardato pagamento dei contributi, oppure evasione contributiva, non abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto: in questo caso, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora che, appunto, attualmente sono al 3,01% mentre dla prossimo primo lulgio 2019 scenderanno al 2,68%.