Ci sono diversi contesti in cui è possibile applicare il regime forfettario anche nel caso di attività di lavoro autonomo svolta prevalentemente nei confronti di un ex datore di lavoro: lo precisa l’Agenzia delle Entrate rispondendo a diversi interpelli.
Come noto, il riferimento normativo è la lettera d-bis del comma 57 della legge di Bilancio 2019, in base alla quale, ricorda il Fisco:
non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
In pratica, non c’è divieto quando la situazione non prefigura un tentativo di aggirare le norme (passando ad esempio da un rapporto di lavoro dipendente a uno autonomo) con l’unico scopo di pagare meno tasse.
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Importante anche la precisazione relativa a chi rientra in Italia e apre partita IVA continuando a lavorare, in modo autonomo, con un precedente datore di lavoro estero. Ebbene, in questo caso, secondo la soluzione prospettata dal Fisco con interpello 173/2019, si può applicare il regime forfettario, perché il fatto che il contribuente, prima residente all’estero, rientri in Italia e apra un’attività autonoma nel paese, esclude la sussistenza di un’artificiosa trasformazione del rapporto di lavoro con l’unico scopo di avere una tassazione più favorevole, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero. Quindi, il contribuente che rientra in Italia spostando la residenza ai fini fiscali, può applicare il regime forfettario anche se svolge all’attività nei confronti di ex datori di lavoro esteri.
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Stesso discorso (si può applicare il forfettario) nel caso in cui un contribuente abbia due attività, una da dipendente e l’altra autonoma, con lo stesso datore di lavoro, precedenti alla norma (quindi, entrambe già sussistenti nel 2018). Nel caso in cui nel 2019 nessuna delle due attività subisca modifiche (ad esempio, cambiando le quote di redditi da lavoro dipendente e autonomo), non si configurano artificiosità elusive, e di conseguenza si può applicare il forfettario.
Nell’interpello 170/2019, il Fisco ricorda che la circolare 9/2019 aveva già chiarito che « nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza».
Infine, viene esaminato il caso di un precedente rapporto di lavoro dipendente interrotto per pensionamento, in seguito al quale il contribuente ha continuato a lavorare come autonomo in via prevalente nei confronti dell’ex datore di lavoro. Qui, non c’è causa ostativa solo se il pensionamento è intervenuto per obbligo di legge.
L’interpello in questione (161/2019) riguarda nello specifico il caso di un dipendente andato in pensione nel 2017 e successivamente titolare di partita IVA con attività svolta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro. Il Fisco chiarisce che, come già precisato sempre nella circolare 9/2019, il regime forfettario si può applicare solo se il pensionamento è obbligatorio in termini di legge.