Dal 24 maggio 2019 è possibile emettere fatture semplificate fino a un importo massimo di 400 euro: il precedente tetto di 100 euro è stato infatti alzato da apposito decreto del Ministro dell’Economia, da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Professionisti e imprese hanno dunque più flessibilità nelle procedure di fatturazione, optando per questa soluzione che comporta l’inserimento di un numero inferiore di dati o comunque di minore complessità.
La fattura semplificata, in base a quanto previsto dall’articolo 21-bis del dpr 633/1972, prevede l’indicazione dei seguenti elementi, senza i quali non è considerata corretta:
- data di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti: in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla.
Ricordiamo infine che l’Agenzia delle Entrate ha già aggiornato le specifiche tecniche per l’emissione di fatture semplificate, quindi già recepiscono l’aumento del tetto a 400 euro.