Definizione agevolata delle controversie, dei processi verbali di contestazione e delle irregolarità formali: sono i tre provvedimenti di pace fiscale di cui stanno per scadere i termini di adesione, per cui i contribuenti hanno pochi giorni di tempo, fino al 31 maggio, per regolarizzare la propria posizione fruendo della sanatoria.
In tutti e tre i casi, l’adesione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro maggio 2019.
Per le controversie tributarie (articolo 6 e 7 comma 2, lettera b, dl 119/2018) si possono definire tutte le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, pagando un importo uguale al valore della controversia.
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Si applicano aliquote particolari in determinati casi: ricorso pendente in primo grado 90%; soccombenza in primo grado dell’Agenzia delle Entrate 40%; Agenzia Entrate soccombente perso in secondo grado 15%; ricorsi pendenti in Cassazione al 19 dicembre 2018 (entrata in vigore della legge di conversione del Dl) per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio 5%.
In tutti i casi, sono sanabili le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018) e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, con processo non concluso con pronuncia definitiva.
Attenzione: si presenta una distinta domanda di definizione per ogni singola controversia aperta. La rateazione è applicabile a importi totali superiori ai mille euro, fino a 20 rate trimestrali.
La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) attua le disposizione dell’articolo 1 del decreto.
Si può sanare il contenuto integrale dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che alla stessa data non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento.
Il termine del 31 maggio riguarda dichiarazione di adesione e pagamento della prima o unica rata.
Infine, le irregolarità formali, che quindi non rilevano sulla determinazione dell’imponibile, sanabili con 200 euro per ciascun periodo d’imposta in base all’articolo 9 del decreto.
Il 31 maggio bisogna versare la prima rata o unica rata. Le rate sono al massimo 2, con saldo il 2 marzo 2020.