Nel caso in cui il contribuente aderisca alla rottamazione delle cartelle esattoriali, ovvero alla definizione agevolata dei debiti fiscali prevista dalla Legge n. 172/2017, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. per rinuncia o estinzione della materia del contendere. Questo vale sia se nella causa il debitore rappresenti il ricorrente, sia che rappresenti il resistente, tanto più se il contribuente nelle more del giudizio ha pagato integralmente il debito rateizzato.
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A stabilirlo è stata la stessa Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11540/2019, con cui ha dichiarato estinto per legge il giudizio di legittimità a seguito di rottamazione da parte del contribuente della cartella esattoriale dell’INPS, notificata nel 2010, avente ad oggetto il pagamento di somme derivanti omissioni contributive.
Con riferimento alle spese del processo, la Corte chiarisce che queste non sono dovute, né nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore, qualora egli sia ricorrente, né in quello di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore risulti resistente (o intimato), perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.