E’ una sorta di estensione del ravvedimento operoso ai casi in cui sia già iniziata una verifica fiscale la definizione agevolata dei processi verbali di contestazione prevista dalla pace fiscale: le regole applicative sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/2019, che riguarda l’applicazione dell’articolo 1 del dl 119/2018.
La norma prevede la possibilità do sanare il contenuto integrale dei processi verbali di contestazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto). La ratio della misura di pace fiscale, spiega il Fisco è quella di velocizzare i tempi di definizione semplificando i rapporti fisco contribuente.
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Il contribuente deve presentare specifica dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo oggetto della definizione (le regole sono fissate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019).
La principale differenza con il ravvedimento operoso, spiega l’Agenzia delle Entrate, è che bisogna «regolarizzare la totalità delle violazioni constatate riferite al singolo periodo di imposta oggetto del processo verbale, senza poter scegliere quali violazioni regolarizzare (come sarebbe invece astrattamente possibile nell’ordinario ravvedimento).
Attenzione: se il processo verbale riguarda più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta. A fronte di questo paletto, il beneficio fiscale è maggiore perché non si pagano sanzioni e interessi (che invece sono dovuti in forma ridotta nel caso del ravvedimento).
Altro paletto rispetto al ravvedimento: le somme non si possono utilizzare in compensazione, quindi vanno integralmente versate, con la possibilità di una rateazione (fino a un massimo di 20 rate trimestrali).
I periodi di imposta definibili sono quelli per i quali al 31 dicembre 2018 non era ancora scaduto il termine di decadenza. Entro il 31 maggio, oltre alla dichiarazione di adesione, va versata anche la prima o unica rata. Il processo verbale di contestazione, per essere definibile, deve riguardare: imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVA, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero.
Ci sono regole specifiche per i periodi di imposta ai quali si applica il raddoppio dei termini di prescrizione, per alcune specifiche violazioni (sono esclusi ad esempi i casi di abuso del diritto o alcune tipologie di elusione fiscale), e per le imprese consolidanti in relazione ai verbali relativi alla società consilidata. la circolare specifica tutte le regole relative a mancato perfezionamento della procedura.