E-fatture: importi imposta di bollo e codici tributo

di Anna Fabi

11 Aprile 2019 11:03

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E-fatture 2019 primo trimestre: importi aggiornati dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza IVA e i codici tributo per i versamenti tramite F24.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul portale “Fatture e Corrispettivi” i nuovi importi aggiornati, dovuti complessivamente per l’imposta di bollo applicata, in modalità virtuale, alle fatture elettroniche emesse senza addebito IVA nel corso del primo trimestre 2019.

Si tratta della marca da bollo di 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C.C.) dovuta sulle fatture emesse senza addebito IVA, se l’importo supera i 77,47 euro. Per importi inferiori la marca da bollo non va applicata, allo stesso modo di come avveniva per le fatture cartacee.

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Versamento imposta di bollo

Questo tributo, alternativo all’imposta sul valore aggiunto, rappresenta un adempimento che resta dovuto anche con l’entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica. A cambiare sono state solo le modalità di pagamento.

Per effettuarlo e per conoscere l’importo complessivo dovuto per il primo trimestre, basta accedere con il proprio profilo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dedicata alle fatture elettroniche e cliccare “pagamento imposta di bollo”.

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Si tratta dello stesso servizio che consente di consultare le fatture elettroniche e le note di variazione emesse e ricevute, messe a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Una volta selezionata l’opzione per il pagamento dell’imposta di bollo si aprirà una schermata che propone due alternative:

  • pagamento diretto dell’imposta di bollo attraverso addebito diretto sul conto corrente bancario o postale, opzione possibile se si è fornito il codice IBAN;
  • elaborazione del modello F24.

Codici tributo

Con la risoluzione 42/2019 del 9 aprile 2019 sono stati istituiti i nuovi codici tributo per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, da versare tramite modelli F24” e F24 Enti pubblici.

  • 2521  primo trimestre
  • 2522  secondo trimestre
  • 2523  terzo trimestre
  • 2524  quarto trimestre
  • 2525  sanzioni
  • 2526  interessi.

Nell’F24 vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme nella colonna “Importi a debito versati”. Nell’F24 Enti pubblici vanno indicati in corrispondenza delle somme nella colonna “Importi a debito versati”, nella sezione “Dettaglio versamento”.

Si precisa che i precedenti codici tributo istituiti si applicano invece alle fatture emesse fino al 31 dicembre 2018