Non si paga l’IVA sulle commissioni che la banca applica agli esercizi commerciali convenzionati per i pagamenti con moneta elettronica, e su quelle versate, sempre dall’istituto di credito al commerciante, per l’erogazione di contante contestuale al pagamento con moneta elettronica: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 12/2019, che riguarda in particolare i pagamenti elettronici tramite un’applicazione informatica.
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L’esenzione IVA sulle commissione bancarie applicate all’esercente è prevista dall’articolo 10, comma 1, punto 1, dpr 633/1972. Si tratta, specifica il Fisco, di commissioni che la banca applica per remunerare un servizio che sostanzialmente consiste nel trasferimento di fondi, in forma di moneta elettronica, tra i soggetti interessati alla transazione.In pratica, la banca svolge un’attività di garanzia e gestione dei pagamenti a favore degli esercenti convenzionati, assimilabile all’attività di acquiring (i dettagli su queste operazioni sono contenuti nella risoluzione 354/2007 dell’Agenzia delle Entrate).
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Per quanto riguarda, invece, le commissioni che la banca versa agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante contestuale ai pagamenti con moneta elettronica effettuati da questi ultimi, tramite applicazione informatica, l’esenzione IVA è regolata dell’articolo 10, comma 1, punto 9, dello stesso dpr 633/1972.
In questo caso, le commissioni remunerano una forma di interposizione nella circolazione di denaro contante, resa dall’esercente per conto della Banca, con una prestazione di mandato, mediazione o intermediazione.