Il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha firmato, con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il nuovo accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali. A rendere nota l’approvazione del nuovo testo che aggiorna quello in vigore dal 199, e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS, è stato il MEF con un comunicato stampa. L’iniziativa ha, tra gli obiettivi, quello di incoraggiare gli investimenti transfrontalieri e fornire più certezze fiscali alle imprese dei due Paesi.
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Nuovo accordo Cina-Italia
In dettaglio, il nuovo accordo Cina-Italia si compone di quattro articoli, i quali prevedono che:
- in materia di dividendi (Articolo 10) l’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte venga ridotta rispetto all’accordo del 1986, dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. A beneficiarne saranno le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese andando al contempo ad incoraggiare la capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in equity. Per gli altri dividendi, si applica l’aliquota del 10%.
- in materia di interessi (Articolo 11), l’aliquota massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte è pari al 10% dell’ammontare lordo degli interessi; è prevista un’aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d’investimento. Viene prevista l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo. L’Accordo prevede altresì l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, quali i “Panda Bond” (oltre che eventualmente da Sace e Simest, Banca d’Italia) percepiti da soggetti residenti in Cina;
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- anche in materia di royalties (Articolo 12) l’aliquota massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte è pari al 10%, questa volta sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche l’aliquota effettiva è pari al 5%;
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- in materia di capital gains (articolo 13) è confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%; viene prevista la tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l’alienazione; alle tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate si applica la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante.