L’esterometro è sempre obbligatorio per le operazioni con imprese o professionisti non stabiliti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno la partita IVA: la precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 85/2019.
Il caso specifico riguardava un operatore economico di diritto inglese non passivo IVA che presta servizi di consulenza.
La norma (articolo 1, comma 3-bis, dlgs 127/2015), introdotta dalla legge 205/2017, prevede che i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia trasmettano «telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche».
=> Fattura elettronica per operazioni estere
Si tratta appunto dell’Esterometro, che riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini dell’obbligo, quest’ultima è l’unica circostanza rilevante, mentre non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno soggetta ad IVA nel territorio nazionale.
Non solo: l’Agenzia delle Entrate precisa anche che, presumibilmente, l’obbligo «dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea», la Brexit, in considerazione del fatto che per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra UE non è richiesta la fattura elettronica (che comporterebbe, in virtù della norma sopra riportata, l’esclusione dall’obbligo di esterometro).