In caso di accertamenti fiscali, può essere utilizzata l’eventuale eccedenza ACE a scomputo del maggior imponibile accertato. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/2019 a fronte delle problematiche riscontrate durante le attività di controllo in merito alla possibilità di computare l’eccedenza ACE in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione.
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Accertamento con adesione
L’Agenzia chiarisce che nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione è necessario considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento.
Se il maggior reddito accertato dall’amministrazione finanziaria fosse stato dichiarato dal contribuente regolarmente, questo sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato, quindi, compensazione con il rendimento nozionale ACE. A fronte di questo, le Entrate ritengono che l’eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, possa essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente durante il contraddittorio.
Per utilizzare l’eccedenza di rendimento nozionale per lo scomputo del maggior imponibile accertato, questa:
- deve trovare esposizione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta oggetto di rettifica;
- deve essere riportata nei periodi d’imposta successivi;
- deve essere ancora non utilizzata, e quindi disponibile, al momento dello scomputo in sede di definizione in adesione.
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Seguendo lo stesso principio del ripristino, in presenza di perdite, l’ACE deve essere portata in deduzione fino a concorrenza del reddito complessivo netto. In sede di procedimento di adesione, il contribuente può richiedere lo scomputo dell’eccedenza di ACE per abbattere solo la parte del maggior imponibile che ecceda le eventuali perdite di periodo e pregresse riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, esposte nella dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di rettifica e utilizzabili nella misura prevista in relazione alla loro natura (per intero o nei limiti dell’80% dell’imponibile non dichiarato). Di conseguenza, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo di eccedenza di ACE scomputabile si deve tenere conto della tipologia di perdita.
Qualora il maggior imponibile definito non superi l’importo delle perdite riportabili esposte nella dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di rettifica tenendo conto dell’ammontare utilizzabile in funzione della loro natura, l’eccedenza di ACE non potrà essere scomputata.