Il contribuente che aderisce alla rottamazione può utilizzare la compensazione crediti fiscali: non opera, in questo caso, il divieto di effettuare compensazioni dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo.
L’adesione alla rottamazione, di fatto, determina la sospensione dell’attività di riscossione e il pagamento della prima o unica rata estingue le attività esecutive già intraprese.
Il chiarimento è fornito dall’Agenzia delle Entrate con un’istanza di interpello il cui contenuto è stato anticipato dalla stampa.
In pratica, per chi aderisce alla rottamazione decade il divieto di utilizzare in compensazione i crediti fiscali in presenza di debiti iscritti a ruolo. La procedura di definizione agevolata, infatti, sana la situazione e di conseguenza fa decadere le restrizione collegata alla precedente situazione debitoria.
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Si tratta, lo ricordiamo, della norma prevista dall‘articolo 31, comma 1 del dl 78/2010, in base alla quale dal primo gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte è vietata in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ai 1500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Chi effettua l’operazione senza rispettare il divieto paga una multa, che invece non viene applicata nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla rottamazione, che sana la situazione debitoria.
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Sono attualmente aperti i termini per la rottamazione ter, prevista dal dl 119/2018, con domande fino al 30 aprile 2019.