Secondo la normativa vigente (Dlgs n. 228/2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, con più modalità, inclusa la vendita mediante commercio elettronico. La vendita diretta non esclude prodotti di terzi, purché non superino il 49% del totale venduto.
E-commerce prodotti agricoli
La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione (SCIA) al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione. In generale l’accesso alle attività di e-commerce è libero e, quindi, non soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva, fatta eccezione per la comunicazione al Comune in cui ha sede l’azienda che esercita la vendita online.
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Attività di vendita agricola: requisiti
Alla vendita al dettaglio dei prodotti agricoli non si applicano le norme sul commercio quando si rimane entro determinate soglie quantitativi, ovvero quando i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sono superiori a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società. L’attività di vendita si qualifica come agricola solo se chi la svolge è lo stesso soggetto che produce in quanto imprenditore agricolo a titolo principale per la coltivazione del fondo, l’allevamento di animali o la selvicoltura ed è soddisfatto il requisito di provenienza prevalente dall’azienda agricola dei prodotti soggetti ad attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione. Come requisito viene chiesto di:
- essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 in qualità di imprenditori agricoli;
- non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Inizio attività agricola: regole
Nel dettaglio, l’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune in cui si intende esercitare l’attività nei casi in cui questa venga svolta:
- in forma itinerante;
- in locale aperto al pubblico;
- presso i locali in cui ha sede l’azienda di produzione;
- mediante commercio elettronico sul sito web;
- non in forma itinerante su aree pubbliche, eccetto in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali;
- su aree pubbliche mediante posteggio (qui va anche presentata richiesta di assegnazione del posteggio).
Non è soggetto a comunicazione la vendita esercitata:
- su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola
- su altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità
- in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, fermo restando la necessaria concessione di suolo pubblico.
Gli Imprenditori e produttori, con un volume d’affari annuo di modesta entità, non obbligati all’Iscrizione al Registro Imprese, sono comunque obbligati ad iscriversi al Registro Imprese se intendono vendere i propri prodotti con una delle modalità previste dal decreto legislativo 228/2001 sopra descritte debbono (Risoluzione MiSE n. 77217/2014). L’attività di vendita dei propri prodotti agricoli va denunciata anche al Registro delle Imprese come attività connessa, tranne se svolta nei locali presso l’azienda di produzione o tramite e-commerce.
Attività vendita agricola: fiscalità
Anche la vendita diretta di prodotti, così come le altre attività agricole, consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali in merito a determinazione del reddito imponibile d’azienda, regime IVA applicato, aliquote IRES e IRAP: i ricavi che derivano dall’attività di vendita diretta sono considerati parte del reddito agrario e godono degli stessi benefici. La vendita diretta di prodotti, anche mediante e-commerce, non genera quindi di redditi aggiuntivi e l’impresa non è sottoposta ad ulteriori tasse, il tutto a patto che la vendita sia effettuata dall’azienda produttrice e non affidata a società terze, come ad esempio le cooperative agricole. Riguardo all’IVA applicata è possibile usufruire di tre regimi:
- regime speciale in caso di vendita diretta di prodotti acquistati da terzi, aziende che esercitano in forma individuale o associata, organismi di intervento in agricoltura, cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano cessione di beni prodotti prevalentemente dai soci.;
- regime in esonero, in caso di volume d’affari non superiore a 7.000 euro annui. Le aziende agricole sottoposte al regime in esonero sono inoltre esentate dal pagamento dell’IRAP;
- regime ordinario.