Con l’andata in pensione della scheda carburante, dal 2019 per ottenere deduzioni dei costi e le detrazioni IVA legati ai rifornimenti di carburanti, le imprese con flotte aziendali e le partite IVA devomo obbligatoriamente pagare con strumenti tracciabili. In pratica, sia per la detraibilità che per la deducibilità, sono valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante.
=> Fatturazione elettronica per le cessioni di carburante
Intestatario della carta di pagamento
In merito alla gestione dei pagamenti tramite carte di credito, di debito o prepagate, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E/2012 ha chiarito è necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo. In questo modo per la partita IVA è possibile sia la deduzione del costo, che la detrazione IVA. Quindi non possono essere utilizzate carte di credito intestate a familiari, ad una società o ad altro soggetto, diversamente da quanto poteva essere fatto con la vecchia scheda carburante.
=> Carte di credito prepagate: guida alle tipologie
Utilizzo della carta per altri scopi
Non è invece necessario che la carta utilizzata per pagare il carburante sia dedicata in via esclusiva a questo tipo di acquisti, o che sia riservata alla sola attività d’impresa/lavoro autonomo. Dunque la carta può essere utilizzata anche per effettuare acquisti relativi alla sfera personale/familiare.
Acquisti extra-carburanti separati
Va inoltre precisato che se vengono effettuati altri acquisti oltre al carburante, come catene da neve, tappetini auto, deodoranti e così via, questi devono essere pagati con transazioni separate.