Il regime forfettario (a cui dal 2019 si applica la flat tax al 15%) con relativa esenzione IVA è stato autorizzato dal Consiglio UE fino a tutto il 2019, quindi è in linea con le norme comunitarie; la tassazione agevolata al 20% (che partirà nel 2020 per le Partita IVA con ricavi fra 65mila e 100mila euro), invece, attende ancora il via libera di Bruxelles. In ogni caso, le nuove formule di flat tax si applicano solo a persone fisiche che non esercitano in forma associata.
Lo chiarisce il Governo nell’ambito di un’interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera, in risposta alla segnalazione di possibili «effetti distorsivi del mercato nelle contrattazioni che hanno come parti gli enti pubblici o i privati che non portano in detrazione l’IVA».
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Il Ministero ha risposto ricordando sostanzialmente come si applicano le nuove regole per il regime forfettario, introdotte dai commi 9 e seguenti della legge 145/2018 (esenzione dall’imposta per i soggetti passivi con volume di ricavi non superiore a 65mila euro).
Resta in effetti da attendere il parere sull’estensione dell’esenzione IVA (prevista dal 2020) per le persone fisiche con ricavi professionali fra 65mila e 100mila euro («subordinata al rilascio di un’ulteriore analoga richiesta di misura di deroga agli organi comunitari»).
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Detto questo, il ministero evidenzia che i contribuenti interessati dalla nuova flat tax rientrano nel regime forfettario o nell’imposta sostitutiva del 20% solo in base alla soglia di ricavi/compensi dell’esercizio precedente:
a nulla rilevando, a tal fine i costi sostenuti né il reddito conseguito.
Quindi, sostiene il Ministero:
la paventata destrutturazione degli studi professionali per ridurre i costi non produrrebbe l’effetto evidenziato dagli interroganti se non accompagnata da una diminuzione di ricavi.
Anche perché la manovra ha eliminato i precedenti vincoli relativi al valore dei beni strumentali e al costo del personale. In parole semplici, le Partite IVA possono accedere alla flat tax 2019 anche se «impiegano dipendenti, collaboratori, o utilizzano beni strumentali di qualsivoglia valore».
E la stessa disciplina è disposta «per l’imposta sostitutiva del 20%». Che in ogni caso funziona in modo diverso, nel senso che segue le regole del regime ordinario per determinare l’imponibile.
In ogni caso, conclude il Ministero, l’ambito soggettivo del regime forfettario e dell’imposta piatta al 20%:
è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, con esclusione, dunque, dei soggetti che esercitano tali attività in forma associata.
Martina Nardi (Pd) rileva come il Governo in realtà non abbia risposta all’obiezione principale, relativa al rischio che
«nel caso di affidamenti o gare nell’ambito della pubblica amministrazione non si possano verificare situazioni di concorrenza sleale», perché l’IVA è un costo non deducibile per la PA, alla quale potrebbe quindi convenire rivolgersi «a professionisti in regime di esonero a scapito degli studi professionali più affermati, anche laddove offrano una più elevata qualità dei servizi».