Nonostante i compensi corrisposti a soggetti che operano nel regime dei minimi o dei forfettari non siano assoggettati a ritenuta d’acconto, nei loro confronti i sostituti di imposta devono comunque rilasciare la Certificazione Unica (CU 2019).
Nel documento vanno inserite dunque anche le somme corrisposte a titolo di compenso e/o provvigione ai contribuenti titolari di partita IVA che svolgono attività professionali e risultano essere soggetti minimi o forfettari.
Questo adempimento consente al Fisco di effettuare i dovuti controlli fiscali, ovvero per verificare eventuali incongruenze i ricavi/compensi indicati in UNICO PF dal contribuente minimo e forfettario e quanto risulta dalla somma delle sue Certificazioni Uniche.
=> Dichiarazione IVA 2019: novità per forfettari e non
Obbligo di CU e 770
In particolare sono soggetti all’obbligo di Certificazione Unica emodello 770:
- i soggetti ordinari che fatturano ad un soggetto ordinario;
- gli ordinari che fatturano ad un soggetto minimo, essendo i titolari di partita IVA nel regime dei minimi ex DL 98/2011 sostituti d’imposta.
Sono soggetti al solo obbligo di CU ma non di 770:
- gli ordinari che ricevano una fattura da un minimo/forfettario;
- i minimi che ricevono una fattura da un minimo/forfettario;
- i forfettari che ricevono una fattura da un minimo/forfettario.
In questo caso, la partita IVA che eroghi compensi ad un minimo o forfettario dovrà compilare il punto 4 della CU “ammontare lordo corrisposto” ed il punto 7 “altre somme non soggette a ritenuta”.
Se un soggetto (ordinario, forfettario, o minimo) fattura ad un forfettario ex Legge 190/2014 questo, non essendo sostituto d’imposta, compilerà semplicemente il quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche.
Viceversa, nel caso in cui siano i professionisti operanti in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario, le regole da seguire sono diverse a seconda dei casi.
Le sanzioni per l’errato o mancato invio della CU per i contribuenti minimi è pari a 100 euro per ciascuna Certificazione errata, omessa o tardiva. Se l’errore viene corretto entro i 5 giorni successivi alla scadenza, all’errata trasmissione della CU non viene applicata alcuna sanzione.