Pronto il modello da utilizzare per la definizione agevolata liti pendenti, approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 39209/2019 insieme alle relative istruzioni e regole per aderire alla rottamazione delle controversie tributarie come previsto nel Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 (articolo 6, comma 15, del Dl 119/2018).
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Requisiti
La domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti può essere sottoscritta solo dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione. Quelle che è possibile definire sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Modello e scadenze
Nel modello di domanda andranno riportati, nelle apposite sezioni, i dati necessari ad identificare il soggetto richiedente, la controversia tributaria oggetto di definizione, l’atto impugnato, l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.
=> Scarica il modello per la rottamazione delle liti pendenti
La domanda di rottamazione delle liti pendenti va presentata telematicamente entro il termine del 31 maggio 2019: un modulo per ciascuna controversia tributaria autonoma, relativa al singolo atto impugnato. La domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo. La trasmissione può essere effettuata direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o rivolgendosi ad un intermediario.
In quest’ultimo caso l’incaricato dovrà consegnare al contribuente:
- copia della domanda di definizione contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica;
- copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle Entrate, che attesta l’avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.
Possibile anche recarsi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che attesterò la presentazione della domanda stampando al contribuente il numero di protocollo attribuito.
Pagamento anche a rate
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione agevolata delle lit pendenti può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, opzione possibile solo se gli importi da versare superano mille euro. La prima, o unica rata, andrà versata entro il termine del 31 maggio 2019. Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento.
Così come per le domande di definizione, essendo ogni controversia autonoma, in caso di più domande di rottamazione, il provvedimento delle Entrate ricorda che anche il versamento va effettuato in maniera separata per ciascuna istanza di rottamazione. Prossimamente l’Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare un apposita risoluzione con indicati i codici tributo per il versamento delle somme.