Con la risposta all’interpello n. 33/2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta tassazione dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico da parte di una società agricola. In particolare viene precisato che ad essere presa in considerazione deve essere la quantità di elettricità prodotta e non alla potenza istallata.
Cessione di energia e reddito agrario
Sulla base di questo principio, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche può essere tassata come reddito agrario nel limite di 260mila kwh. Entro tale franchigia, precisano le Entrate, la produzione di energia fotovoltaica si considera in ogni caso connessa all’attività agricola. Proprio la connessione tra l’attività agricola e la produzione di energia stessa rappresenta un requisito necessario per poter qualificare l’energia proveniente dalle fonti fotovoltaiche come produttiva di reddito agrario.
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In conformità alle indicazioni date dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali con nota n. 3896/2008,la produzione di energia fotovoltaica eccedente tale limite può considerarsi connessa solo in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- la produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- il volume d’affari derivante dall’attività agricola è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw;
- entro il limite di 1 mw per azienda, per ogni 10 kw di potenza istallata eccedente il limite dei 200 kw, l’imprenditore dimostra di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Modifiche alla franchigia
Nel caso esaminato dalle Entrate la società possiede diversi ettari di terreno, su cui svolge la propria attività agricola, e chiedeva chiarimenti in merito all’ultimo dei tre requisiti sopra riportati. In risposta, l’Agenzia sottolinea che l’articolo 1, comma 910, della legge 208/2015, ha modificato la franchigia, portandola a 260.000 kwh. Al di sotto di questa soglia la produzione e cessione di energia fotovoltaica si può considerare reddito agrario, oltre tale soglia genera invece reddito d’impresa, da determinare: forfettariamente, applicando il coefficiente di redditività del 25%, se in presenza di uno dei requisiti di connessione, o seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa, negli altri casi.