Il rimborso spese al dipendente che sostiene spese legate al parcheggio dell’auto mentre è in trasferta (ad esempio, pagando un posto auto presso l’albergo in cui soggiorna), ha un trattamento fiscale diverso a seconda del metodo applicato dall’impresa per rifonderlo delle spese. Si tratta di somme assoggettabili a tassazione in alcuni casi, escluse dalla formazione del reddito fino a determinate soglie in altri.
Le regole fiscali sono chiarite dall’Agenzia delle Entrate con risposta alle istanze di consulenza giuridica numero 5 del 31 gennaio 2019.
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Il caso riguarda il trattamento fiscale del rimborso al dipendente che sostiene delle spese per parcheggiare l’auto in trasferta. Il punto è che in genere queste spese vengono considerate come imponibile a carico del dipendente, a prescindere dal superamento dei 15,49 euro al giorno, soglia di esenzione prevista dall’articolo 51, comma 5 del TUIR.
Il Fisco sottolinea innanzitutto il principio generale previsto dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, in base al quale:
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
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E’ il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. In questo concetto sono compresi i rimborsi spese, con l’eccezione rappresentata appunto dal comma 5 dello stesso articolo 51, che riguarda i rimborsi spese relativi a trasferte che si svolgono fuori dal territorio comunale in cui si trova l’ufficio. In questo specifico caso (rimborsi per trasferte fuori dal Comune), il trattamento fiscale dipende dal modo in cui l’impresa tratta i rimborsi spese.
- Sistema forfettario: indennità giornaliera di trasferta. Questa indennità è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero.
- Sistema analitico: spese rimborsate in base alla presentazione di idonea documentazione (rientra in questa fattispecie anche il rimborso chilometrico). In questo caso, le spese non concorrono a formare il reddito. Queste spese sono tassate esclusivamente se vengono corrisposte in aggiunta all’indennità di trasferta.
- Sistema misto: rimborso spese vitto e alloggio forniti gratuitamente. In questo caso, le franchigie sono diminuite di un terzo: 30,99 euro, elevata a 61,65 euro per le trasferte all’estero, per il rimborso delle spese di alloggio o di vitto. 15,49 euro, elevata a 25,82 per le trasferte all’estero, per il rimborso delle spese di vitto e alloggio.
Attenzione, però, le spese per il parcheggio dell’auto sono considerate “altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio)”, alle quali si applica una franchigia di 15,49 euro, elevata a 25,82 euro per le trasferte all’estero. Lo chiarisce la circolare 326 del 23 dicembre 1997. Dunque, queste spese, sono completamente assoggettabili a tassazione se il datore di lavoro sceglie il rimborso forfettario, o misto, mentre sono considerate altre spese, esenti fino all’importo della franchigia, se il rimborso è analitico.