Tratto dallo speciale:

Regime forfettario e quote societarie: regole caso per caso

di Barbara Weisz

25 Gennaio 2019 14:43

logo PMI+ logo PMI+
Regime forfettario e quote societarie: quando il possesso di una partecipazione impedisce l'accesso al regime, tutte le casistiche.

Il possesso di quote societarie è in generale fra gli elementi che impediscono l’accesso al regime forfettario 2019, che prevede la flat tax al 15% fino a 65mila euro di ricavi. Le regole sulla compatibilità delle partecipazioni societarie sono diventate più stringenti con la nuova formulazione della legge, per esempio in materia di Srl, ma restano casi in cui non ci sono motivi di esclusione (ad esempio, enti no profit). Vediamo le regole in base alla nuova formulazione della norma, contenuta nel comma 9 della legge 145/2018.

=> Forfettari 2019: accesso al regime, caso per caso

Tecnicamente, la nuova norma va a modificare gli articoli 54 e seguenti della legge 190/2014, che regolamenta il regime forfettario,. Il comma 57 prevede una serie di cause di esclusione, fra cui quelle legate alla partecipazione in società.

Esclusione

Innanzitutto, non possono applicare il regime forfettario, e quindi la flat tax 2019, gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Dpr 917/1986.

Le società di persone sono le società semplici, le società in nome collettivo Snc, e le società in accomandita semplice, Sas. La norma sottolinea che il divieto sussiste nel caso di contemporaneità fra il possesso della partecipazione e l’esercizio dell’attività d’impresa.

Casi particolari

Su questo punto si può fare ancora riferimento al documento di prassi del 2016 (circolare Agenzia delle Entrate 10/2016) in base alla quale è quindi possibile accedere al regime nel caso in cui la quota:

  • «venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che da diritto all’accesso al regime forfetario»,
  • oppure, nel caso di inizio attività, nelle ipotesi in cui la partecipazione «venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario»,
  • o ancora quando «la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato».

In generale, la causa di esclusione «si realizza ogni qual volta, per il medesimo periodo d’imposta, il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del relativo reddito». Quindi, «se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio».

Altro caso: non c’è incompatibilità quando il titolare dell’attività a partita IVA eredita una partecipazione e la cede entro la fine dell’esercizio, poiché, anche in tal caso non ricorre l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria».

Srl, associazioni in partecipazione

E veniamo alle quote di srl, o di associazioni in partecipazione. In questo caso, la norma prevede l’esclusione dal regime in caso di controllo, diretto o indiretto, in società che «esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni». Come si vede, qui devono ricorrere diverse condizioni.

In primis, il controllo, quindi il possesso di una partecipazione di maggioranza. La norma parla però anche di controllo “indiretto”, che avviene ad esempio attraverso il possesso di un’altra società. In generale, ricordiamo che si configura il controllo anche nelle ipotesi in cui un azionista, pur non avendo la maggioranza delle azioni, possa comunque esercitare un’influenza dominante (ad esempio, per la presenza di specifici vincoli contrattuali). In ogni caso, sottolineiamo che sul concetto di controllo diretto o indiretto saranno utili i documenti di prassi, che potranno esemplificare le diverse casistiche.

L’altro paletto riguarda il fatto che l’attività economica della srl deve essere la stessa svolta dal professionista a partita IVA. Quindi, se un contribuente ha una quota, anche di controllo, in una società che lavora in un settore diverso da quello relativo alla propria professione, non sussiste incompatibilità.

Tutte le partecipazioni societarie che non sono comprese nelle casistiche sopra riportate, non sono cause di esclusione dal regime dei minimi. Quindi, ad esempio, si possono possedere quote in una cooperativa, oppure in un ente no profit.