Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il modello per la Dichiarazione IVA 2019, insieme alle relative istruzioni: confermata la scadenza del 30 aprile. Nel nuovo modulo trovano spazio sezioni dedicate ai gruppi IVA e ai contribuenti che hanno revocato l’adesione al regime fiscale agevolato dei nuovi minimi per passare al forfettario.
=> Scarica il modello per la dichiarazione IVA 2019
Istanza e invio dichiarazione
La Dichiarazione IVA 2019 va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile, ma già dal 1° febbraio è possibile trasmettere l’istanza al Fisco, in una delle seguenti modalità:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
Dichiarazione IVA: istruzioni e novità
Nel modello IVA 2019 trovano spazio le seguenti novità per i contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2019, partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti:
- all’interno del Quadro VA, nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VA16, la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA;
- nel Quadro VX, al rigo VX2, è stato inserito il campo 2 dove va indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019;
- al Prospetto IVA 26/PR, nel Quadro VY, rigo VY2, è stato inserito il campo 2, nel quale indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019. Nel rigo VY4 è stato introdotto il nuovo campo 3 “Gruppo IVA art. 70-bis”, la cui casella va barrata dalla controllante che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipa a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti per chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo stesso.
Per i contribuenti che avevano optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, nel QUADRO VO, al rigo VO34, è stata inserita la casella 3 da barrare per la revoca di tale scelta e accedere, dal 2018, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.
Nel Quadro VG alla sezione 1, righi da VG2 a VG4, è stata introdotta la casella 7 “Soggetto estero”. Nella sezione 2 è stata introdotta la casella 6 “Soggetto estero”. Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato.