Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica per tutte le cessioni di beni o la prestazioni di servizi B2B e B2C. Questo significa che oggi non è possibile, a meno di alcune eccezioni previste dalla legge, emettere fatture in forma analogica, anche se è preceduta dall’emissione dello scontrino. A chiarirlo è stata la stessa Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 7/2019.
Fatture precedute da scontrino
La normativa e la prassi fiscale prevedono la possibilità di annotare la “fattura con scontrino non elettronica” nel registro dei corrispettivi con la dicitura “fattura emessa da numero a numero”»; dunque si ipotizzava di poter emettere la fattura con scontrino non elettronica al fine di evitare la duplicazione IVA sulla specifica vendita certificata sia da fattura che da scontrino.
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E-fattura con scontrino
Le Entrate chiariscono che l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione.
L’Agenzia richiama quindi il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 il quale, con riferimento alle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino, prevede la compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni quali, ad esempio, per il “RiferimentoTesto” «l’identificativo alfanumerico dello scontrino». Alla luce di questo, le Entrate precisano che, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (forfettari, minimi e così via), deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la cosiddetta “fattura con scontrino” possa avere forma analogica.