Ci sono una serie di regole complesse relative all’applicazione della flat tax partite IVA che riguardano il rapporto con i redditi dell’anno precedente: in pratica, il nuovo regime forfettario con limite di reddito a 65mila euro parte dal periodo d’imposta 2019, ma per l’accesso rilevano i redditi dell’anno precedente. La fuoriuscita dal regime avviene poi, in caso di perdita del requisito, nell’anno successivo. E’ quindi possibile, in linea teorica, che un contribuente nel 2019 paghi la flat tax del 15% pur superando i 65mila euro, circostanza che provocherebbe la fuoriuscita dal regime solo l’anno successivo, quindi nel 2020.
Vediamo perché, facendo la seguente precisazione: si tratta per il momento di interpretazioni relative alla norma, saranno utili i documenti di prassi ed eventualmente altri documenti di interpretazione autentica che chiariscano le idee ai contribuenti e ai professionisti del settore.
=> Flat tax Partite IVA, come rilevano i redditi 2018
In ogni caso, il meccanismo di base resta quello degli anni scorsi, perché la legge di Bilancio (comma 9, legge 145/2018) di fatto modifica la precedente normativa, legge 190/2014, cambiando una serie di regole, in primis quella sul tetto di reddito.Per cui la nuova formulazione della legge (comma 54 della legge 190/2014) prevede la possibilità per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni di applicare il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 65mila euro.
Quindi, fino al periodo d’imposta 2018 si applicano le precedenti tabelle, che prevedono diversi tetti di reddito a seconda dell’attività svolta, mentre dal 2019 vale il nuovo limite, uguale per tutti, pari a 65mila euro. Dall’anno di imposta 2019 si applica invece l’aliquota piatta al 15%.
Il punto delicato è rappresentato dalle regole di accesso e di fuoriuscita dal regime. Per applicare la flat tax nel 2019, bisogna fare riferimento ai ricavi/compensi 2018.
Se poi il fatturato 2019 supera la soglia massima di 65mila euro, il contribuente pagherà comunque l’aliquota agevolata al 15%. Non potrà più applicare però il regime forfettario l’anno successivo, perché la regola sulla decadenza (comma 71 legge 190/2014) prevede che «il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno» il requisito. Quindi, per proseguire con l’esempio di cui sopra, il contribuente forfettario che nel 2019 fattura più di 65mila euro, paga comunque l’aliquota del 15% per il periodo d’imposta 2019, ma non può restare nel regime forfettario nel 2020.
Come si vede, il meccanismo consente di applicare l’aliquota agevolata pur superando il tetto di reddito. Una logica esiste, sottolinea Barbara Barreca, commercialista: «non ti tasso nel primo esercizio in cui superi il limite, ma dopo non ne hai più diritto. Teniamo presente che il forfettario non versa l’IVA, non fa ritenute, e via dicendo. Quindi, fare controlli sull’anno in corso è molto complicato, e anche oneroso».
Certo, il meccanismo lascia ampi spazi di manovra sulla fatturazione. Un contribuente che a fine anno è al limite del tetto (cioè ha un reddito intorno ai 65mila euro), se vuole entrare nel regime forfettario ha convenienza a fatturare l’anno seguente, perché pagherà l’aliquota agevolata del 15%, fuoriuscendo dal regime dei minimi l’anno ancora successivo.