Parti variabili della retribuzione, ferie non godute, fringe benefit, TFR conferito al Fondo di Tesoreria: sono solo alcuni degli elementi presenti in busta paga che richiedono particolare attenzione in sede di conguagli INPS.
L’INPS fornisce tutte le istruzioni ai datori di lavoro con la Circolare n. 139/2022, avvertendo che le operazioni possono essere effettuate con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 (scadenza pagamento 16 gennaio 2023) oppure di gennaio 2023 (scadenza 16 febbraio).
Limitatamente al versamento di quote di TFR al Fondo di Tesoreria e misure compensative, è possibile effettuare il conguaglio nella denuncia relativa a febbraio (con pagamento il 16 marzo). Stessa scadenza anche per alcune categorie di dipendenti pubblici e per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex IPOS, in relazione alla sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 177/1976.
Vediamo voce per voce come si effettua il conguaglio INPS sul 2022 in busta paga 2023.
Conguagli IRPEF in busta paga: voci di salario
Partiamo dagli elementi variabili della retribuzione, ovvero:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore);
- indennità di cassa;
- prestiti ai dipendenti;
- congedi parentali.
Questi elementi, che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili di competenza di dicembre 2018, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023. Anche ai fini della Certificazione Unica 2023 e della dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro terranno conto delle variabili retributive sopra esposte nell’imponibile 2022.
Infine, fra le variabili retributive sono compresi i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. Quindi, se l’assunzione è avvenuta da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento, mentre se avviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso Uniemens.
Massimale legge 33/1995
Si tratta del massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 1995, e di coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della stessa legge 335/95. Il massimale 2022 (105.014 euro) non è frazionabile a mese e vi occorre fare riferimento anche se l’anno risulta retribuito solo in parte.
Eventuali retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano (il dipendente deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva). Anche in caso di rapporti simultanei le retribuzioni si cumulano agli effetti del massimale.
Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale.
Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta. Infine, in presenza di rapporti di lavoro sia subordinato sia in collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, i compensi invece non si cumulano. La circolare specifica come si compila il flusso Uniemens nei diversi casi.
=> Guida alla lettura della busta paga
Contributo aggiuntivo dell’1%
Istituito dall’articolo 3-ter della legge 438/1992 in favore dei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, è un contributo dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, comma 6, della legge 67/1988.
Per l’anno 2022 tale limite corrisponde a 48.279 euro che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.023 euro. Ai fini del versamento del contributo, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione. In caso di rapporti di lavoro simultanei o che si susseguono nel corso dell’anno, le retribuzioni si cumulano. Se i rapporti sono simultanei, il conguaglio viene effettuato dal datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata.
Ferie non godute
Può verificarsi il caso in cui il lavoratore utilizzi le ferie non godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro, così come il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno al quale era stato imputato. Il flusso Uniemens consente di gestire il recupero della contribuzione versata.
=> Ferie non godute tassate in busta paga
Fringe benefits
L’articolo 51, comma 3 della legge 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi) stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro. Per il 2022, tuttavia, tale soglia di esenzione è innalzata a 3mila euro. Se però il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Pertanto, se il valore dei fringe benefits risulta superiore al predetto limite, l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del tetto si tiene conto anche dei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Il datore di lavoro che opera il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per quanto riguarda nello specifico l’auto aziendale, i fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, l’articolo 51, comma 4, lettera a, del TUIR dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15mila km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è del 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).
=> Tabelle ACI 2023 per rimborso chilometrico e calcolo fringe benefit
Altri conguagli
La circolare fornisce una serie di chiarimenti anche su prestiti ai dipendenti, conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva, operazioni societarie, recupero del contributo di solidarietà del 10% previsto dalla legge 166/1991. Ci sono tutte le regole da seguire e le modalità operative.