L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 è dedicato alle misure tributarie, tra di esse trovano posto anche alcuni incentivi volti a favorire gli investimenti di imprese e professionisti, anche in ambito digitale. E’ il caso del credito d’imposta previsto per l’adeguamento tecnologico per invio dei corrispettivi.
=> Legge di Bilancio 2019: misure tributarie per investimenti
Credito imposta: nuove modalità
In particolare il comma 55 dell’articolo 1 della Legge n. 145/2018 modifica la disciplina del contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo che esso sia direttamente concesso al soggetto obbligato all’invio, sotto forma di credito d’imposta compensabile. La precedente disciplina prevedeva, al contrario, che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e a lui successivamente rimborsato come credito d’imposta.
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Il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Entro il 31 gennaio 2019 (30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019) dovranno essere emanate le norme attuative del credito d’imposta.
Invio corrispettivi
Ricordiamo che il Decreto Fiscale 2019, collegato alla Manovra di Bilancio 2019, veicolato nel D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018, ha apportato alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 127/2015 relativamente alla trasmissione telematica delle operazioni IVA rendendo obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019, ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Tale adempimento sostituisce gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del Decreto n. 633/1972.
Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, potranno essere previsti specifici esoneri dai predetti adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata.