Nel calendario delle scadenze fiscali di questo mese c’è anche il pagamento dell’imposto di bollo sulle fatture elettroniche: il termine per 2024 è fissato al 29 febbraio. L’importo dell’imposta di bollo dovuta per il quarto trimestre del 2023 sarà visibile dal 15 febbraio 2024.
Vediamo tutte le istruzioni e le scadenze, caso per caso.
Calendario scadenze imposta di bollo e-fatture
La scadenza chiama alla cassa i contribuenti il cui importo dell’imposta di bollo supera i 5.000 euro per la prima metà dell’anno. Questa soglia è stata introdotta dalla legge 122/2022 di conversione del Dl Semplificazioni, che ha ridisegnato il calendario delle scadenze per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
- 1° trimestre: scadenza 31 maggio. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
- 2° trimestre: scadenza 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
- 3° trimestre: scadenza 30 novembre.
- 4° trimestre: scadenza 28 febbraio dell’anno successivo.
Prima di effettuare il versamento, è fondamentale verificare l’importo dovuto e, se necessario, apportare modifiche all’elenco delle fatture elettroniche.
Imposta di bollo con fattura elettronica: come si paga
A comunicare quanto versare per le e-fatture emesse è la stessa Agenzia delle Entrate, al termine di ogni trimestre, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Gli elenchi sono messi a disposizione entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I soggetti IVA possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione, possono confermare o integrare la lista precompilata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.
L’ammontare dovuto è calcolato sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. I dati in questione sono disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi. Sul portale, sono presenti due elenchi con gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- elenco A (non modificabile) – fatture e documenti elettronici emessi assoggettati a imposta di bollo (con campo valorizzato)
- elenco B (modificabile) – fatture assoggettabili a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Integrazione bollo fatture elettroniche
Come integrare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche online? Nel caso in cui il contribuente integri l’elenco B, i nuovi documenti saranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare. Diversamente, se ritengono che una o più fatture elettroniche elaborate dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle e fornire le motivazioni in sede di eventuale verifica.
Pagamento imposta bollo fatture elettroniche
L’Agenzia mette dunque a disposizione sul proprio sito un servizio che consente agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia.
Lo scopo è di semplificare le modalità di pagamento delle imposte di bollo relative alle fatture elettroniche per quanti vi siano assoggettati. Il pagamento può dunque essere effettuato con le seguenti modalità:
- addebito su conto corrente bancario o postale;
- tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Chi deve versare l’imposta di bollo sulle fatture
L’apposizione della marca da bollo da 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C.C.) è obbligatoria se l’importo della fattura supera i 77,47 euro mentre per importi inferiori non va applicata neanche su fatture cartacee.
Si tratta di un tributo alternativo all’imposta sul valore aggiunto che resta dovuto anche nei casi in cui c’è obbligo di fatturazione elettronica, per quanto siano diverse le modalità di assolvimento e pagamento per le e-fatture emesse.
Cosa succede se non si paga il bollo in fattura
In caso di omesso o carente versamento, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione telematica con l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso. Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti, ma trascorso tale termine, l’importo sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.
È quindi importante prestare attenzione a queste scadenze e rispettarle per evitare eventuali sanzioni e problemi con l’Agenzia delle Entrate.
Come identificare una marca da bollo
Sulle fatture senza addebito IVA va apposta la marca da bollo da 2 euro a carico del debitore per importi superiori a 77,47 euro.
- Sulle fatture cartacee la marca da bollo è un contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio.
- Per le fatture elettroniche va assolta come bollo virtuale con versamento F24, in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o il 30 aprile dell’anno d’imposta successivo.
Qual è la validità e la scadenza di una marca da bollo
Le marche da bollo non hanno scadenza, anche se possono perdere efficacia insieme al documento su cui sono apposte.
A volte, però, il valore dell’imposta di bollo può cambiare nel tempo e quindi un vecchio contrassegno può anche non essere più valido, nonostante non sia mai stato apposto su un documento.
Come capire se una marca da bollo è stata annullata
Se riporta una firma o una vidimazione è senza dubbio una marca da bollo già annullata. Ma non è detto: a volte è necessario verificarne la validità in diverso modo.
Come capire se la marca da bollo è ancora valida
Per quanto riguarda la validità del contrassegno telematico acquistato in tabaccheria, la marca da bollo può essere verificata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con una procedura di “controllo valori bollati“. La funzione serve a verificare il numero identificativo e la data di acquisto del contrassegno telematico.
Differenza tra bollo virtuale e digitale
La modalità digitale prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “bollo digitale” (modalità di pagamento di cui all’articolo 15 del Dpr n. 642/1972), che consiste invece nella richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate di assolvimento dell’obbligo sui documenti cartacei, attraverso una dichiarazione annuale per la liquidazione dell’importo dovuto tramite modello F24.