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Fattura elettronica in vigore: esenzioni e casi particolari

di Anna Fabi

Pubblicato 4 Gennaio 2019
Aggiornato 15 Gennaio 2019 11:56

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Partenza senza intoppi per la fatturazione elettronica B2B e B2C, obbligatoria da gennaio 2019: primi riscontri ed ultime novità.

Una partenza tutto sommato positiva quella della fattura elettronica: niente disagi tecnici con il Sistema di Interscambio (SdI), che ha gestito senza problemi 1,5 milioni di fatture nei solo primi tre giorni del 2019. Anche i centri multicanale dell’Agenzia non hanno ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti, «per il 97% dei documenti inviati è stata già resa disponibile la ricevuta dell’invio prima degli ordinari cinque giorni previsti».

E mentre contribuenti e professionisti sono alle prese con la più grossa novità fiscale dell’anno, l’Agenzia delle Entrate sta lavorando per adeguare piattaforma e regole in base alle nuove linee guida del Garante Privacy sul fronte trattamento dati.

La fattura elettronica, dallo scorso primo gennaio, è obbligatoria per tutte le operazioni fra privati, sia B2B (fra soggetti IVA), sia B2C (verso consumatori finali).

 Sono invece esentati:

  • i forfettari: la norma (articolo 10 dl 119/2018) esonera esplicitamente i forfettari che nel 2018 hanno ricavi fino a 65mila euro.
  • Tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie (medici, specialisti, ospedali, farmacie) attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS): la norma di riferimento è l’articolo 10 bis del decreto fiscale, che esonera dall’obbligo
    i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, richiamata anche dall’accordo fra Agenzia delle Entrate e Garante privacy. Attenzione: il provvedimento del Garante in realtà introduce ulteriori restrizioni, non ritenendo lecita la trasmissione di fatture elettroniche da parte dei professionisti sanitari (neppure in via opzionale) fino a quando il sistema non sarà adeguato in termini di tutela della privacy.
  • Le associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi derivanti da attività commerciali non superiori alla soglia di 400.000 euro,
  • Alcuni operatori dell’agricoltura.

In tutti gli altri casi, la fattura elettronica si trasmette attraverso il SdI in formato Xml. Diversamente la fattura si considera come non emessa.

=> Fatturazione elettronica: gli step per il ciclo attivo

I soggetti obbligati alla fatturazione elettronica devono emettere in formato elettronico anche i documenti fiscali relativi a clienti non titolari di Partita IVA o non obbligati alla e-fattura. In questo caso, è previsto un meccanismo per cui lo SdI può comunque recapitare le fatture nel cassetto fiscale del contribuente. Il quale, comunque, ha diritto ad avere copia analogica della fattura.

E’ prevista una moratoria, di sei mesi per i contribuenti trimestrali e di nove mesi per i contribuenti mensili (rispettivamente fino al 30 giugno e 30 settembre), che esclude dalle sanzioni i casi di invio in ritardo, ma comunque entro il termine di liquidazione dell’IVA.