Con la Risoluzione n. 88/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta concesso con riferimento alla disciplina APe volontaria, in relazione agli interessi sul finanziamento e ai premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza, può essere corrisposto dall’INPS anche a favore dei:
- pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
- pensionati rientranti nella “no tax area” (incapienti).
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Il quesito era stato posto all’Amministrazione finanziaria dall’INPS. Rispondendo all’interpello, le Entrate precisano che tale credito di imposta:
- non rileva ai fini IRPEF, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione;
- viene riconosciuto a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi stabiliti nei relativi contratti;
- viene riconosciuto dall’INPS, sotto forma di rimborso che, poi, può recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’Erario.