Ultimi giorni per il saldo IMU 2018, da pagare entro lunedì 17 dicembre (la scadenza del 16 cade di domenica). Le regole sono le stesse applicate negli anni scorsi: l’IMU e la TASI si pagano su tutti gli immobili di proprietà, con l’unica eccezione della prima casa di abitazione, a meno che non sia di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il calcolo nella maggioranza dei casi è molto semplice, perché il saldo è pari al 50%, quindi l’importo è identico a quello pagato a giugno in sede di acconto.
Aliquote da applicare
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E’ però possibile che nel frattempo il Comune in cui si trova l’immobile abbia approvato una nuova delibera che cambia le aliquote. Per sapere se questo è successo, si possono fare due cose:
- chiedere direttamente al Comune (telefonando, recandosi agli sportelli o controllando sul portale dell’amministrazione di competenza, dove vengono pubblicate le delibere e dove in genere, c’è una pagina dedicata all‘IMU e alla TASI, con tutte le istruzioni);
- consultare il portale del dipartimento delle Finanze che, per legge, pubblica tutte le delibere comunali su IMU e TASI. Perché sia valida ai fini del saldo di dicembre, la delibera deve essere stata pubblicata sul portale delle Finanze entro lo scorso 28 ottobre 2018.
Quindi, per essere chiari: se c’è una nuova delibera del Comune pubblicata entro il 28 ottobre scorso, si applicano le aliquote che quest’ultima prevede. Se invece non c’è una nuova delibera, oppure c’è ma è stata pubblicata dopo il 28 ottobre, questa non rileverà ai fini del pagamento del saldo, che avverrà in base alle aliquote dello scorso anno (che sono state già applicate per l’acconto di giugno).
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Calcolo saldo
Senza nuova delibera (comunque valida), l’importo del saldo di dicembre sarà uguale a quello dell’acconto di giugno. Se invece bisogna applicare una nuova aliquota, si procede nel seguente modo: si calcola l’intera imposta, IMU e TASI, dovuta per l’anno 2018 in base alle nuova aliquote. Si sottrae quando già versato in giugno a titolo di acconto. Il risultato di questa operazione sarà l’importo dovuto a titolo di saldo.
Esenzioni
Ricordiamo infine che, oltre a quella relativa alla prima casa, ci sono altre esenzioni IMU:
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale,
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (anche se abitano da un’altra parte),
- immobile merce (destinato dall’impresa costruttrice alla vendita), non locati,
- immobili eventualmente assimilati all’abitazione principale dai regolamenti comunali (ad esempio, alloggi di proprietà di persone anziane che risiedono in case di riposo).