Buoni corrispettivo: applicazioni e regole

di Anna Fabi

10 Dicembre 2019 12:43

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Emissione, trasferimento e riscatto dei buoni corrispettivo: normativa, trattamento IVA, memorizzazione e trasmissione corrispettivi, fatturazione.
Il buono corrispettivo (o voucher) è uno strumento contenente l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e l’indicazione, eventualmente inserita nella relativa documentazione, dei beni o servizi da cedere/prestare o le identità dei potenziali cedenti/prestatori, nonché le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Il requisito essenziale per individuare un buono corrispettivo è la precisa indicazione della tipologia, quantità e qualità dei beni e servizi che possono essere acquistati. I buoni possono essere:

  • in forma cartacea o elettronica;
  • monouso, se al momento dell’emissione è nota la disciplina IVA applicabile;
  • multiuso, se al momento dell’emissione o riscatto non sono disponibili informazioni per la tassazione applicabile.

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Restano invece esclusi da queste regole: ricariche telefoniche, buoni sconto, buoni rimborso, titoli di trasporto, biglietti di cinema e musei, francobolli e similari, buoni pasto (ticket restaurant).

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, fatturazione elettronica e trattamento IVA con la risposta all’interpello n. 324 del 26 luglio 2019.

Buoni corrispettivo: disciplina IVA

Ad ogni trasferimento del buono corrispettivo monouso, inclusa l’emissione, precedente alla effettuazione dell’operazione, si applica la medesima disciplina IVA prevista per la cessione di beni o di una prestazione di servizi. Di conseguenza, essendo già stata assoggettati a imposizione, l’emissione del buono monouso e ogni suo eventuale trasferimento, una eventuale successiva cessione dei beni o prestazione di servizi, non è rilevante per l’IVA.

Nel caso in cui il soggetto che ha emesso il buono corrispettivo monouso sia diverso da quello che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, viene stabilito che il cedente o prestatore ha effettuato l’operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.

In caso di trasferimento di buoni corrispettivo multiuso, invece, l’imposta diventerà esigibile solo quando i beni saranno ceduti o i servizi prestati, non essendo note al momento della sua emissione le informazioni minime necessarie per determinare con certezza il trattamento IVA della corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. In caso di trasferimento tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini IVA.

Buoni corrispettivo: base imponibile

Per quanto riguarda la base imponibile applicabile:

  • per i buoni monouso rileva il corrispettivo dovuto per il buono stesso;
  • per i buoni multiuso il provvedimento indica espressamente i criteri di determinazione della base imponibile delle relative operazioni essendo queste ultime individuate solo al momento del riscatto. La base imponibile dell’operazione soggetta a imposta è costituita dal corrispettivo dovuto o, in assenza di informazioni sul corrispettivo, dal valore monetario del buono corrispettivo multiuso al netto dell’IVA dovuta sui beni ceduti o sui servizi prestati. In caso di utilizzo parziale, la base imponibile è pari alla parte corrispondente del corrispettivo o del valore monetario del buono. Per i servizi di distribuzione e simili, in caso di trasferimento tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, e qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono e l’importo dovuto per il trasferimento del buono stesso.