I contribuenti che applicavano il regime fiscale di vantaggio (di cui al dl 98/2011, ossia l’ex regime dei minimi) fino al 2014, se hanno i requisiti possono scegliere di utilizzare nel 2018 il regime forfettario (introdotto dalla legge 190/2014), anche avvalendosi dell’aliquota agevolata del 5% prevista per i primi cinque anni di attività.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, in risposta a specifico interpello (n. 72/2018). Ci sono diverse disposizioni normative che regolamentano la possibilità per gli ex minimi di accedere all’attuale regime con aliquota al 15% senza vincoli di permanenza, quindi è possibile “transitare” nel regime forfettario.
Ricordiamo che si tratta del regime riformato dalla Legge di Bilancio 2019 per cui, a partire dall’anno prossimo, si applicherà la cosidetta flat tax lavoro autonomo, ovvero l’aliquota del 15% fino a un reddito di 65mila euro.
=> Flat tax al 15% cumulabile con il lavoro dipendente
Quadro normativo
Dopo l’abrogazione del regime di vantaggio nel 2016, era stata concessa la possibilità di continuare a utilizzarlo fino a scadenza oppure di transitare nel nuovo regime forfettario, applicando l’aliquota agevolata del 5% fino a fine quinquennio.
Già la risoluzione 65/2015 dell’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il vincolo di permanenza per almeno un triennio ricorre solo in caso di avvio attività nel 2015. In definitiva, dunque, si conferma con il nuovo interpello che: «non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l’istante può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014».