Vengono uniformate a partire dal 4 dicembre 2018 le aliquote IVA applicabili ai prodotti editoriali indipendentemente dal supporto con il quale vengono forniti. E’ l’effetto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale UE della direttiva dell’Unione Europea 2018/1713 che autorizza gli Stati Membri a prevedere un trattamento uniforme per la fornitura di libri, giornali e periodici, offerta su supporti fisici ed elettronici.
IVA al 4% per l’editoria
In Italia, la normativa introdotta dalle Leggi di Stabilità per il 2015 e il 2016 aveva già stabilito l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% anche ai prodotti editoriali elettronici e ora tale norma diceva ora compatibile con il diritto europeo.
Evoluzione della normativa UE
Finora invece la direttiva 2006/112/Ce prevedeva la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte solo alle pubblicazioni su supporti fisici, escludendo le pubblicazioni fornite per via elettronica, alle quali doveva quindi essere applicata l’aliquota IVA ordinaria.
L’unione Europea ha quindi rinviato la propria posizione in merito, anche a fronte della recente sentenza con cui la Corte di giustizia UE ha dichiarato che la fornitura di pubblicazioni digitali su supporti fisici e la fornitura di pubblicazioni digitali per via elettronica costituiscano situazioni comparabili (sentenza del 7 marzo 2017, Rpo, C-390/2015).
=> Editoria online: IVA al 4%
La direttiva (Ue) 2018/1713 modifica così la precedente direttiva 2006/112/Ce:
- l’articolo 98, paragrafo 2, il secondo comma diventa: “Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, a eccezione di quelli che rientrano nell’allegato III, punto 6”;
- all’articolo 99 è aggiunto un terzo paragrafo, secondo cui “In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in aggiunta alle aliquote di cui all’articolo 98, paragrafo 1, gli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell’Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo (5%) o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell’Iva pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all’allegato III, punto 6), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell’Iva qualora tali beni siano forniti per via elettronica, conformemente all’allegato III, punto 6)”;
- nell’allegato III contenente l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte previste dall’articolo 98), il punto 6) diventa: “fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale”.