Modelli, numerazione, fatture elettroniche B2C e differite: sono alcuni dei temi al centro delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutto il settore privato dal primo dicembre 2019.
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Modelli polivalenti (spesso utilizzati dagli artigiani): questi prestampati fiscali saranno utilizzati solo dai contribuenti non interessati dai nuovi obblighi di emissione (come i forfettari). Per tutti gli altri, l’unico documento necessario (e soprattutto valido) sarà la fattura elettronica.
Registri: vista l’equiparazione fra fattura elettronica e fattura, non è necessario tenere registri sezionali o sotto-sezionali per la registrazione e la conservazione di entrambe le tipologie di fatture.
Numerazione fatture: stesso criterio di cui sopra. Potrà essere consecutiva senza distinguere fra documento elettronico e analogico. L’unico requisito è che resti univoca l’identificazione della fattura. Quindi, ad esempio, ci potrà essere la fattura numero 1 analogica, la numero 2 digitale e così via.
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Fatture elettroniche B2C: destinate a contribuenti che non hanno partita IVA e non emettono fattura elettronica, saranno visionabili online dai clienti che le ricevono, accedendo alla medesima area riservata utilizzata per accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata. Quando un operatore (impresa o professionista) emette fattura elettronica tramite il SdI verso un consumatore finale, consegna subito a quest’ultimo una copia analogica del documento, non potendo consegnare la e-fattura a un indirizzo telematico.
Fatturazione differita: resta possibile entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Viisto che la norma non lo esclude esplicitamente, il preavviso di parcella (cosiddetta fattura proforma, ossia un documento informale che in genere i professionisti utilizzando per anticipare la richiesta di pagamento della prestazione proposta) legittima il ricorso alla fatturazione differita e cumulativa mensile. Si tratta comunque di un punto su cui, prevedibilmente, saranno necessari ulteriori chiarimenti da parte del Fisco.