Entra nel vivo la pace fiscale prevista dal D.lgs 119/2018, il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, con le prime scadenze del 13 e 23 novembre per la definizione agevolata degli atti non impugnati e gli accertamenti con adesione.
Atti rottamabili
L’articolo 2 del Decreto Fiscale ha infatti previsto che possano essere definiti seguenti atti, se notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, che è quella di entrata in vigore del decreto:
- gli avvisi di accertamento;
- gli avvisi di rettifica;
- gli avvisi di liquidazione;
- gli atti di recupero.
Sono invece esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
La rottamazione prevede la possibilità, in questo caso, di pagare le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal 24 ottobre 2018, quindi entro il 23 novembre 2018 o, qualora sia più ampio, entro il termine utile per poter proporre il ricorso.
=> Rottamazione Ter: i moduli di adesione
Accertamenti con adesione
Per gli accertamenti con adesione, purché sottoscritti sempre entro il 24 ottobre, bisogna invece procedere alla definizione entro 20 giorni, quindi entro il 13 novembre, corrispondendo solamente le imposte.
Rateazione e compensazione
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in 20 rate mensili, in questo caso la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata. Non è possibile utilizzare alcun credito in compensazione.