La rottamazione si può applicare anche alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, con una serie di regole che cambiano a seconda della tipologia e dell’andamento del giudizio: i dettagli sono contenuti nel decreto collegato alla manovra che contiene le misure di pace fiscale, attualmente in Senato per la conversione in Legge. L’articolo 6 del Dl 119/2018 consente infatti di sanare
le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Per applicare questa forma di definizione agevolata, il ricorso in primo grado deve essere stato notificato prima dell’entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il processo non si deve essere già concluso con pronuncia definitiva.
Se il ricorso non ha ancora prodotto alcuna sentenza, il contribuente paga per intero il valore della controversia (quindi, l’importo del tributo oggetto di contestazione, senza interessi e sanzioni). Se invece ci sono già sentenze sfavorevoli all’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione diventa più conveniente, nel senso che si paga un importo ridotto. Per la precisione, la metà nel caso in cui il contribuente abbia vinto solo il primo grado, il 20% del valore della controversia se invece c’è stata anche vittoria (sempre del contribuente) in secondo grado. Diverso il caso in cui la controversia riguardi esclusivamente sanzioni non collegate al tributo (cioè che non incidono sulla determinazione dell’imposta): si può regolarizzare la propria posizione pagando il 40% del valore della controversia, oppure (se c’è già una sentenza sfavorevole al Fisco), il 15%.
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Per aderire alla definizione agevolata bisogna presentare apposita domanda entro il 31 maggio 2019, data entro la quale bisogna anche versare almeno la prima rata. Attenzione: bisogna presentare una specifica istanza per ogni controversia. La rateazione è consentita solo nel caso in cui gli importo dovuti siano superiori a mille europeo, e consiste in un massimo di 20 rate trimestrali. Le scadenze sono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre di ciascun anno. Nel 2019, evidentemente, la prima rata dovuta è quella di maggio.
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Se il contribuente ha già aderito alla rottamazione bis, per accedere a questo nuovo strumento di pace fiscale deve avere pagato le prime tre rate della definizione agevolata dell’anno scorso entro il prossimo 7 dicembre 2018. Attenzione: il processo non si interrompe automaticamente in caso di adesione alla rottamazione, il contribuente deve presentare specifica richiesta. In questo caso il giudizio viene sospeso fino al 10 giugno 2019. Entro tale data, bisogna depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, e a questo punto il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. I dettagli operativi sull’attuazione saranno forniti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.